martedì 16 giugno 2015

CORSI D'AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI PROFESSIONISTI - LE NUOVE DATE DA SETTEMBRE 2015

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. g, del D.M. 180/2010 i corsi di aggiornamento e specializzazione sono obbligatori per tutti coloro che, avendo già conseguito il titolo di Mediatore civile professionista, vogliono mantenere l'abilitazione professionale e devono essere frequentati entro i due anni successivi al conseguimento del titolo.

SICEA come ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia organizza periodicamente corsi di aggiornamento per mediatori professionisti presso le proprie sedi, aperti a tutti i mediatori civili e commerciali che deisderino mantenere la qualifica.

CALENDARIO CORSI DA SETTEMBRE 2015 

PISA - Via Santa Maria, 19 - 56126
venerdì 25 e sabato 26 settembre 2015


CASERTA - Via F. Daniele, 43 - 81100
venerdì 4 e sabato 5 dicembre 2015

ROMA - Via di Vigna Murata, 27/A - 00143
venerdì 20 e sabato 21 novembre 2015

Il percorso formativo si articola in 2 giornate, per un totale di 18 ore.

Contenuti del corso:

  • Decreto n.69/2013 convertito in L. 98/2013
  • Tecniche di negoziazione: focus on Negoziazione verso Enti pubblici, grandi organizzazioni e sistema bancario
  • Regolamento dell'organismo
  • Tecniche avanzate di mediazione
  • Quale futuro per la Mediazione
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza valevole ai sensi di legge.

Le iscrizioni ai corsi sono aperte on line al link http://www.sicea.info/it/formazione/corsi/1-corsi/2-corsi-di-specializzazione-e-aggiornamento-professionale-obbligatorio-per-mediatori-abilitati-2014






martedì 9 giugno 2015

CADE L'OBBLIGO DI TRE MESI COME DURATA MASSIMA DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

La conciliazione non è vincolata alla durata di tre mesi.
Questa dice il tribunale di Roma con una sentenza che rimette in discussione i tempi entro cui si deve realizzare il tentativo di pacificazione, mettendo in chiaro che l’accordo di mediazione rimane valido anche qualora venga raggiunto fuori tempo.

 


Dopo la reintroduzione dell'obbligatorietà del ricorso alla mediazione per alcune tipologie di controversie, era stato deciso che qualsiasi tentativo di riavvicinamento tra le parti si sarebbe dovuto concludere entro il limite di tre mesi al massimo.

Così, per garantire un rapido svolgimento delle pratiche di mediazione, che non finissero per prolungare ulteriormente i tempi di arrivo a sentenza delle cause in gioco, era stato fissato come termine perentorio quello dei tre mesi.

Lo scorso 22 ottobre 2014, però, la VIII Sezione civile del tribunale di Roma ha stabilito che il limite dei tre mesi effettivi deve essere correlato alla condizione di procedibilità dell’azione di giudizio, con gli accordi che possono arrivare anche dopo la scadenza.

Allo stesso modo, quel termine non rappresenta un limite per la conclusione dell’accordo. 
Quello della mediazione rimane un istituto sempre percorribile dalle parti in causa, anche dopo la conclusione del trimestre, la quale, come detto, non è da intendersi in misura tassativa ma dipende dal contesto in cui le pratiche per lo svolgimento del processo.

Nel caso specifico, era stato aperto un tavolo di mediazione di comunione ereditaria, inizialmente concluso felicemente tramite un accordo sottoscritto da ambo le parti. Però una delle parti in causa, successivamente, ha cercato di annullare l’accordo ricorrendo in giudizio, chiedendo la nullità dell’atto di mediazione. Una domanda che è stata respinta dalla corte romana, la quale ha condannato la richiedente al pagamento delle spese legali pari a circa 65mila euro.


Leggi la sentenza