lunedì 31 marzo 2014

INAUGURATA NUOVA SEDE SICEA A LA SPEZIA

Inaugurata una nuova sede SICEA S.p.A. a La Spezia, in Via Valentini 141 ad Arcola.

In tempi di grande incertezza nel settore "giustizia" SICEA continua a cresce ed a incrementare la propia presenza sul territorio nazionale, garantendo un servizio di mediazione efficace e vicino alle esigenze degli utenti.

Molti i partecipanti all'inaugurazione della nuova sede di La Spezia a dimostrazione dell'interesse che si sta sviluppando sempre più intorno al tema della risoluzione alternativa delle controversie; oltre al responsabili di sede la Dott.ssa Valeria Vergassola, è stato il Presidente SICEA, il Prof. Ciro Lenti, a fare gli onori di casa, illustrare le nuove attività in programma e fare il suo personale in bocca al lupo alla nuova sede in partenza.

SICEA-126
 
Per tutte le informazioni circa le attività svolte da SICEA La Spezia è possibile contattare la nuova sede allo 0187.954178 o tramite e-mail a sedelaspezia@sicea.info.

martedì 25 marzo 2014

ON LINE IL NUOVO SITO DEDICATO ALLA MEDIAZIONE FAMILIARE: www.siceafamily.it

www.siceafamily.itE' on line il sito www.siceafamily.it interamente dedicato alla MEDIAZIONE FAMILIARE ed agli strumenti per gestire i conflietti in ambito familiare.

Siceafamily fa capo ad un gruppo di professionisti della mediazione specializzati nell'ambito delle liti familiari e capaci di condurre i familiari attraverso un percorso di riappacificazione condiviso da tutti i membri della famiglia.

Gli interventi di MEDIAZIONE FAMILIARE si rivolgono alle persone che intendono separarsi o divorziare, a coloro che sono già separati o divorziati, alle famiglie ricostruite o allargate ed alle coppie di fatto con o senza figli.

I vantaggi di far ricorso all'intervento del MEDIATORE FAMILIARE per la risoluzione di situazioni controverse nell'ambito familiare sono molteplici:
 
RIDUZIONE DEI TEMPI DI SEPARAZIONE E/O DIVORZIO
RIDUZIONE DEI COSTI
STIPULAZIONE DI ACCORDI CONDIVISI E DURATURI NEL TEMPO
GESTIONE DELLE EMOZIONI RECIPROCHE



giovedì 20 marzo 2014

LA GIUSTIZIA ITALIANA: DRAMMATICO QUADRO DELLA SITUAZIONE AD OGGI

Punto per punto le storture del sistema giustizia: quando e perché la mediazione conviene.

1. Se un’udienza di una causa si tiene oggi, il Giudice può fissare la prossima udienza al 2015 o al 2016 o al 2017, per dare precedenza alle cause che pendono da 10/15 anni.


2. In media la prima udienza dei processi penali viene celebrata quando è già trascorso il 70% del tempo necessario per la prescrizione dei reati.

3. I tempi del processo sono aumentati di 2 anni, passando da una durata media per singolo procedimento ordinario di primo e secondo grado da 5,7 anni a 7,4 anni.

4. I ritardi spesso avvengono a causa di gravi carenze in organico di magistrati e dicancellieri che, da soli, non riescono più a smaltire l’arretrato.

5. I tempi lunghi della Giustizia Italiana costano ogni anno al Paese l’1% di PIL di mancati investimenti o capitali immobilizzati (pari a 18 miliardi all’anno!).

6. L'Italia è l'unico paese dell'Unione Europea che impone ai cittadini di fare un ricorsointerno (c.d. LEGGE PINTO) prima di poter ricorrere alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo contro l'eccessiva durata dei processi.
7. Dal 2002 al 2012 il Contributo Unificato (la tassa Statale che il cittadino deve pagare per iniziare una causa civile, tributaria o amministrativa) è aumentato del 55,62% per il primo grado, del 119,15% per l’appello e del 182,67% per il ricorso in Cassazione.

8. Dal 1 Gennaio 2014 lo Stato ha aumentato triplicandola, da 8 a 27 €, la marca da bollo (si, un’altra tassa che va allo Stato, oltre al Contributo Unificato) per l’iscrizione della causa al ruolo.

9. Per  il pagamento del Contributo Unificato e della marca da bollo non esistono differenziazioni tra fasce di reddito e che, quindi, chi guadagna € 15.000 l’anno e chi ne guadagna100.000, per iniziare una causa, paga gli stessi importi.

10. Traducendo tutto in cifre, negli ultimi dieci anni, il costo che il cittadino deve sostenere e versare allo Stato per aver accesso alla giustizia è aumentato del 1.000%

11. Il “patrocinio a spese dello stato”, che garantisce la difesa di persone con un reddito inferiore a € 10.766,33, sta subendo numerosi tagli che di fatto negano il diritto di difesa dei meno abbienti?

12. Se  volete proporre appello civile per impugnare una sentenza che ritenete ingiusta, dovete ripagare un ulteriore contributo unificato di misura uguale a quello già pagato in primo grado, aumentato del 50%

13. Per ricorrere in Cassazione il contributo unificato raddoppia.

14. Se si perde in Appello o in Cassazione si deve pagare nuovamente un ulteriore contributo unificato?

15. Per proporre ricorso al TAR dovete pagare un contributo unificato la cui misura va da € 650,00 ad € 6.000,00, ed un ulteriore contributo, nelle stesse misure, se successivamente voleste impugnare altri atti.

16. Se volete impugnare la sentenza del TAR al Consiglio di Stato il contributounificato viene aumentato del 50%. E che se perdete, anche in questo caso, rischiate di pagare di nuovo.

17. Se volete impugnare un’imposta o un tributo in Commissione Tributaria dovete pagare una tassa per ogni atto impugnato.

martedì 4 marzo 2014

AGEVOLAZIONI FISCALI CONFERMATE PER CHI ESPLETA IL TENTATIVO DI MEDIAZIONE

L'Agenzia delle Entrate con Circolare N.2/E del 21 febbraio 2014 conferma e rende operativo il regime fiscale agevolato per coloro che fanno ricorso all'Istituto della Mediazione Civile e Commerciale anche agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari. 

Nel dettaglio la circolare all'art. 9.1. si parla di Mediazione "...Al fine di incentivare l’accesso da parte dei cittadini a tale procedimento, che costituisce uno strumento di risoluzione delle controversie, alternativo a quello giudiziario, il legislatore ha introdotto all’articolo 17 del decreto legislativo n. 28 del 2010 una specifica disciplina fiscale di carattere agevolativo.
Tale disposizione stabilisce al comma 2, che “Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”.
 
Inoltre, il successivo comma 3 stabilisce che “il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente”.
 
Si ritiene che tale regime di favore, funzionale alla operatività dell’istituto della mediazione, trovi applicazione anche per i verbali recanti trasferimenti di immobili o trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari di godimento, conclusi in data successiva al 1° gennaio 2014, in quanto l’articolo 10, comma 4, del decreto non esplica effetti in relazione alle norme che disciplinano detto istituto."

Vai alla Circolare N.2/E del 21 febbraio 2014