mercoledì 19 febbraio 2014

CRITICITA' ED OPPORTUNITA' DELLA NUOVA MEDIAZIONE CIVILE: LE PROSPETTIVE FUTURE

Secondo un’indagine a cura del Centro Nazionale di Mediazione e Conciliazione l’anno 2014 inizia all’insegna del diffondersi sempre più ampio della conoscenza della mediazione in Italia: in particolare sorprende favorevolmente il dato delle controversie risolte positivamente, oltre il 75% negli Organismi privati, a dimostrazione di come gli organismi privati siano sempre più attenti alla qualità del servizio offerto ed alla formazione dei propri mediatori.

Il settore che invece dimostra ancora qualche resistenza è quello della RESPONSABILITA’ MEDICA. Secondo l’indagine, in quest’ambito, più che in altri, possono subentrare situazioni emotive che rendono complicato il dialogo fra le parti. In ogni caso il ricorso all’istituto della mediazione è in crescita anche nel settore medico che, in proiezione futura, potrebbe divenire un vasto bacino di procedure di mediazione.


L’indagine rivela inoltre che le imprese stanno apprezzando in modo sempre più significativo i vantaggi della mediazione e tendono a fidelizzarsi presso Organismi privati che forniscono garanzie di affidabilità e qualità, oltre che di competenze tecniche nel mondo economico e dell’imprenditoria.


Anche la percentuale di ricorso alla mediazione dei singoli cittadini per pratiche private in materia di successioni o condominio registra un sensibile aumento: rimane, purtroppo, nell’ambito del singolo cittadino, il problema di una scarsa conoscenza dell’istituto della mediazione. In effetti, al momento, il cliente più favorevole verso gli Organismi privati sono le imprese in quanto sono abituate a valutare con attenzione la scelta di ogni “fornitore” informandosi adeguatamente e oltre il proprio ufficio legale. Le aziende straniere inoltre sarebbero più propense ad investire in Italia grazie all’affidabilità del servizio di mediazione offerto dagli Organismi privati.


In ogni caso è necessario, al fine di non disperdere le potenzialità dell’istituto della mediazione, avviare una campagna informativa che arrivi direttamente al cittadino, il quale deve essere messo in condizioni di informarsi al di là dei consigli del proprio avvocato.


Ancora da approfondire risulta invece l’aspetto legato alla presenza degli avvocati nel corso del procedimento di mediazione. La direttiva di riferimento è la n.11/2013, successiva all’ormai nota 52/2008 che ha introdotto nei Paesi Membri l’istituto della mediazione civile.


Nell’attesa che anche l’Italia si adegui alla nuova direttiva 11/2013, va rilevato che, tra le norme imposte dall’Unione Europea, è previsto che nei procedimenti di mediazione, ai fini della tutela riservata ai consumatori “le parti hanno accesso alla procedura senza essere obbligate a ricorrere ad un avvocato o consulente legale (…)”; tale prescrizione viene rafforzata dal fatto che, testualmente, è previsto che “le parti siano informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono chiedere un parere indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura”.


E’ evidente che la normativa italiana, al momento del recepimento della direttiva comunitaria 11/2013 che dovrà avvenire entro il 09 luglio 2015, dovrà subire sostanziali modifiche nella direzione della libertà delle parti di farsi assistere o meno da un assistente di parte, legale od esperto in altra materia, nonostante le recenti interpretazioni ed indicazioni del Ministero della Giustizia contenute nella circolare del 27.11.2013. Non è un caso, infatti, se nel piano «Destinazione Italia» è stata prevista, tra le modifiche da apportare alla mediazione, proprio la possibilità di rinunciare all’assistenza legale senza che ciò possa rendere “irrituale” il procedimento di mediazione. 


Intanto, rispetto all’attuale disciplina che si prevede possa subire modifiche nei prossimi mesi in favore delle prescrizioni comunitarie, secondo il Ministero della Giustizia si deve ritenere che l’assistenza dell’avvocato sia obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi di mediazione “obbligatoria” o demandata dal giudice nel corso di tutti gli incontri del procedimento, mentre nella mediazione “facoltativa” le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato. Naturalmente, nell’ambito della mediazione “facoltativa”, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione; in questo ultimo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano, ad esempio, intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione.

Nessun commento:

Posta un commento