lunedì 16 settembre 2013

CONVEGNO CONFINDUSTRIA: GIUSTIZIA CIVILE TRA RIFORME E RITARDI. LA NECESSITA' DI UN SISTEMA EFFICENTE


Si è svolto giovedì 12 settembre presso la sede romana di Confindustria il convegno “Giustizia civile tra riforme e ritardi: la necessità di un sistema efficiente”: numerosi ed autorevoli gli interventi che hanno alimentato il pomeriggio di discussione sul tema della nuova mediazione civile reintrodotta in via obbligatoria “sperimentale” dal Decreto del Fare.


Quasi la totalità degli intervenuti al Convegno si sono dimostrati favorevoli alla reintroduzione del carattere obbligatorio della Mediazione Civile e Commerciale: in particolare da più convenuti è stato registrato lo stato di inefficienza dell’attuale sistema giudiziario, compresso tra la mancanza di investimenti nelle persone e nei mezzi, l’eccessivo tasso di litigiosità civile registrato in Italia, l’assenza di un intervento globale sul sistema giustizia che oltre a considerare gli aspetti processuali intervenga sulle fasi pre e post processo… Distorsioni che il nuovo sistema di ADR può solo in parte correggere.

Francesco Vigorito, consigliere del Consiglio superiore della magistratura, sottolinea l’importanza anche a livello economico di avere un sistema giudiziario efficiente “è importante approntare un cocktail di interventi per non perdere il passo con l’Europa”.

Dello stesso avviso è Ivanhoe Lo Bello, Vice presidente Education Confindustria, che sottolinea come solo una giustizia efficiente sia garanzia per la tutela effettiva dei diritti e condanna fortemente i conservatorismi di parte che impediscono una radicale riforma della giustizia. Secondo Lo Bello bisogna puntare sulla "mediazione quale strumento di giustizia alternativa che consente di risolvere qualunque lite che abbia ad oggetto diritti disponibili e che assicura alle parti significativi risparmi in termini di tempi e costi, nonché di preservare le relazioni preesistenti che, invece, la controversia giudiziaria finisce inevitabilmente per rompere".
Il sistema delle imprese "ha condiviso fin dall'inizio la scelta di puntare su questo strumento, sostenendo con decisione tutte le iniziative volte a rafforzarne le potenzialità. In particolare, Confindustria ha sempre ritenuto che uno dei punti più qualificanti la disciplina della mediazione fosse il principio dell'obbligatorietà e, di conseguenza, ha accolto con favore il fatto che il recente decreto "del fare" l'abbia ripristinato". La nuova mediazione punta molto sul sostegno della classe forense, dopo le resistenze fatte, che, "si auspica, assuma a questo punto un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti dell'istituto". È, peraltro, "importante che le imprese approfondiscano il tema della mediazione e diventino parte attiva. Un passo importante in questa direzione - ha spiegato Lo Bello - potrebbe essere l'inserimento delle clausole di mediazione nei contratti/statuti, che impegnano formalmente le parti a ricorrere al tentativo di mediazione per risolvere le liti nascenti ovvero legate al contratto/statuto anche quando esso non sia previsto come obbligatorio dalla legge". 

E’ Claudio Gagliardi, Segretario Generale Unioncamere, a elencare i fattori che posson fare della mediazione l’elemento centrale per il funzionamento efficace della giustizia italiana: l’alta qualità dei servizi di mediazione offerti, la presenza capillare sul territorio italiano, l’aggiornamento continuo dei mediatori e il ruolo importantissimo del Ministero.

Un’interessante proposta per incentivare la pratica della mediazione civile e commerciale viene dal sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri che propone un bonus fiscale per chi accetta di chiudere con una transazione una lite civile pendente da un certo periodo di tempo, "per esempio 4 anni". "Per i professionisti si potrebbe pensare a una sorta di cedolare secca sui compensi relativi alle liti transate - ha spiegato Ferri -. Per i privati invece, nelle liti riguardanti trasferimenti immobiliari, si potrebbe ipotizzare la riduzione dell'imposta dei registro".
Quanto al problema del recupero crediti, secondo il sottosegretario, la strada potrebbe essere quella di "equiparare la pubblica amministrazione a qualsiasi debitore privato" anche con la revisione delle procedure di spesa esistenti che rallentano i pagamenti. "Già la Corte costituzionale - ha ricordato Ferri - ha dichiarato incompatibili le norme sull'impignorabilità dei beni delle Asl. In applicazione del principio del giusto processo bisogna garantire la parità tra i litiganti".


Fuori dal coro seppur conciliativo l’intervento dell’Avv. Ubaldo Perfetti, Vice presidente del Consiglio nazionale Forense, che mostra un atteggiamento poco favorevole nei confronto della nuova mediazione obbligatoria: secondo Perfetti la mediazione civile e commerciale rappresenta un filtro per i cittadini al libero accesso alla giustizia e lede, comprimendolo, il loro diritto di difesa. L’efficienza del sistema giudiziario, secondo Perfetti, può essere ottenuta solo con importanti investimenti nel sistema giustizia.


mercoledì 11 settembre 2013

IL 21 SETTEMBRE SI AVVICINA: RIPARTE LA NUOVA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE



Settembre 2013 si apre all’insegna delle novità e del rilancio della mediazione civile e commerciale: il "Decreto del fare" ha reintrodotto l'obbligatorietà in via sperimentale (4 anni) ma numerose sono le novità inserite.

LE NOVITA’ IN FATTO DI MEDIAZIONE:

La competenza territoriale
Viene introdotta la competenza territoriale per gli organismi di mediazione: la domanda di mediazione dovrà essere presentata depositando un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia (una norma analoga è stata inserita in materia di liti condominiali con la riforma del condominio in vigore dal 18 giugno 2013).

Materie
Dal catalogo delle controversie assoggettate alla mediazione obbligatoria sono escluse quelle relative alla «responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti» mentre rientrano nell'obbligo non solo le liti derivanti da responsabilità «medica» ma anche «sanitaria».
Le materie assoggettate alla mediazione obbligatoria  sono: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

L'ordine del giudice
Il giudice ha il potere di prescrivere la mediazione alle parti nel corso del processo (in precedenza il giudice poteva solo invitarle a svolgere un tentativo stragiudiziale di mediazione). Si introduce così una nuova condizione di procedibilità (sopravvenuta) per ordine del giudice che potrà operare anche nel giudizio di appello.
L'obbligatorietà, quindi, corre su due binari: il primo prevede l'obbligo per legge, è necessariamente ristretto solo ad alcune materie ed è limitato nel tempo per una fase di sperimentazione; l'altro si affida alla valutazione discrezionale del giudice e, per questo, non è vincolato nei contenuti né nei tempi della sperimentazione, ma viene inserito strutturalmente nei poteri istruttori del giudice.
L'opzione volontaria

Resta poi, la possibilità delle parti di vincolarsi alla mediazione mediante forme pattizie che precedono l'insorgenza della lite o di avviare procedimenti di mediazione volontariamente, senza, cioè, che vi sia un obbligo legale né contrattuale. In questi casi la mediazione seguirà anche regole diverse sulla base dei regolamenti di procedura degli organismi di mediazione.

Il ruolo dei legali
Agli avvocati è riconosciuto lo status di mediatori di diritto e le parti dovranno essere necessariamente assistite da un legale durante tutta la procedura. Nel caso di accordo conciliativo tra le parti, l'avvocato potrà certificare la conformità dell'accordo stesso alle norme imperative e all'ordine pubblico, attribuendogli così efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Durata
La durata del procedimento non potrà eccedere i tre mesi e già nel primo incontro, qualora fosse dichiarata l'indisponibilità delle parti a proseguire la mediazione, il tentativo svolto sarà ritenuto compiuto per poter procedere giudizialmente.

martedì 3 settembre 2013

CONTENZIOSO MEDICO LEGALE: LA SOLUZIONE E' LA MEDIAZIONE CIVILE

Il contenzioso medico legale è in costante aumento in Italia e rappresenta un problema per l’intero comparto sanità.
Lo scorso 11 febbraio i ginecologi che, tra i camici bianchi, sono i più bersagliati dalle denunce di risarcimento per danni da colpa medica, hanno indetto uno  sciopero disertando le sale parto. Lo stop ha riguardato anche l’attività dei consultori familiari e gli ambulatori ostetrici. Allo sciopero, proclamato dalla Federazione sindacale medici dirigenti (Fesmed), hanno aderito tutte le associazioni della ginecologia e molte altre sigle professionali. 
È un segnale forte del malessere della categoria per l’aumento del contenzioso medico legale, che getta grandi ombre sul rapporto medico-paziente. 

I numeri in effetti sono allarmanti: la medicina difensiva costa 12 miliardi di euro all’anno, il 62,7% delle strutture sanitarie sono prive di assicurazione per colpa grave, da agosto 2013 è d’obbligo l’assicurazione per medici e chirurghi ma a costi proibitivi, infine il 98,8% delle denunce di eventi avversi viene archiviata perché inconsistente.


Il presidente dell’Aogoi (Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani), Vito Trojano, spiega come il problema principale sia proprio il contenzioso medico-sanitarioCon l’aumento del numero di processi, sia penali che civili e dei costi delle assicurazioni, molte ASL hanno disdetto le polizze e il medico è stato lasciato solo. Per i ginecologi in particolare questa condizione non è sostenibile in quanto devono assumersi una responsabilità più complessa, poiché i pazienti in carico sono due, la madre e il bambino e le figure professionali che operano il sala parto sono tante, ostetriche, infermieri, neonatologo e anestesista". Secondo Nicola Surico, presidente Sigo, "il problema nasce dal decreto Balduzzi, che ha complicato le cose in materia assicurativa". E chiarisce: "Si sono alleggeriti gli aspetti penali, ma resta il problema della responsabilità civile per la quale le assicurazioni non sono obbligate a coprirci e se accettano di farlo a fronte di premi annui altissimi, attorno a 15-20mila euro, improponibili a giovani medici che si affacciano alla carriera".


Per questo il ricorso al tentativo di mediazione per tutte le controversie aventi ad oggetto il risarcimento danni da colpa medica può rappresentare una soluzione ottimale. Innanzitutto la procedura di mediazione è in grado di garantire al paziente ed al medico una privacy inimmaginabile in un pubblico processo, l’intervento di un mediatore specializzato nel settore e, quindi, un notevole risparmio in termini economici e di tempo.

Di seguito un divertente video prodotto da SICEA in cui viene illustrato un caso concreto di mediazione sanitaria: clicca sulla vignetta per vedere il video.