giovedì 27 dicembre 2012

2012: UN ANNO DI MEDIAZIONE CIVILE



La fine dell'anno rappresenta spesso un buon momento di riflessione, di bilanci e di buoni propositi: proviamo perciò a seguire le tappe dello sviluppo dell’istituto della mediazione civile in questo 2012.
Ad inizio anno si attendeva una partenza dell’istituto che è stata più volte ritardata: fiduciosi abbiamo approvato il passaggio all’obbligatorietà di numerose materie civili, da ultimo le liti condominiali e le problematiche legate alle RC Auto. Segnali incoraggianti di buona volontà del Governo Monti che hanno fatto bene sperare per uno sviluppo dell’istituto della mediazione civile.
Tuttavia la mediazione civile non ha mai incontrato il favore della classe forense che ha deciso sin dai primi tempi di dare battaglia all’istituto, cercando di smantellare pezzo per pezzo la riforma: ridurre i tempi del procedimento di mediazione da 4 a 2 mesi, rendere la mediazione facoltativa e gratuita e ridurre le materie di competenza dei mediatori, ad esempio eliminando la successione. 
La lunga attesa della decisione della Corte Costituzionale circa la legittimità costituzionale dell’obbligatorietà della conciliazione, la insolita comunicazione della sentenza negativa attraverso un comunicato stampa ed infine, ad un mese di distanza, la pubblicazione della sentenza con cui la Corte costituzionale bocciava la mediazione obbligatoria hanno eroso la credibilità dell’istituto e provocato un rallentamento considerevole dell'attività.
L'anno, infine, si è concluso con l'inammissibilità dell'emendamento proposto nel Decreto Sviluppo: emendamento che in Senato era stato ripreso e modificato più volte, e dopo numerosi tentativi volti a ristabilire in tutta fretta l'obbligatorietà della mediazione. Tutto questo avviene sotto lo sguardo attonito e inerme  del Ministero di Giustizia, Paola Severino,  che per si trincera nel silenzio e preferisce non prendere posizioni, e si riserva di verificare la possibilità di reintrodurre la mediazione in futuro. Di pochi giorni fa la notizia delle dimissioni del Governo Monti: la partita della mediazione obbligatoria rimane ancora da giocare.

venerdì 21 dicembre 2012

LE SFIDE DELLA MEDIAZIONE: PROFESSIONALITA' ED OBBLIGATORIETA'

Il I° Forum europeo dei Mediatori svoltosi a Roma martedì 18 dicembre 2012, è stato un importante momento di confronto con le esperienze di mediazione europee ed un utile tavola di dialogo tra le principali categorie coinvolte dall’imponente riforma della giustizia in atto oggi in Italia.

Due, a mio avviso, si sono rivelati i temi caldi del dibattito, su cui si gioca il futuro dell’istituto della mediazione in Italia: l’importanza o meno dell’obbligatorietà per lo sviluppo della conciliazione e la spinosa questione della professionalità dei mediatori.


Dai lavori del Forum è emerso un atteggiamento decisamente a favore della reintroduzione dell’obbligatorietà della mediazione civile come elemento indispensabile per la diffusione dell’istituto: la cultura della conciliazione appare ancora troppo debole in un paese come l’Italia che ha il più alto tasso di litigiosità sociale europeo. Su questo sono d’accordo mediatori italiani come Francesco Franzese, Presidente di Assomediazione, che snocciola i numeri drammatici del costo sociale ed economico della bocciatura della mediazione obbligatoria da parte della Corte costituzionale, o Irene Gionfriddo, portavoce del Forum Nazionale dei Mediatori, che a più riprese ha sostenuto l’importanza di reintrodurre l’obbligatorietà, o ancora  Aldo Rossi, Responsabile Sunia-CGIL, che dice “l’obbligatorietà è stata scelta dal legislatore italiano tenendo conto dell’alta litigiosità sociale italiana”.
Le strade per la reintroduzione dell’obbligatorietà appaiono varie: Andrea Zanello, del Consiglio direttivo ANF, introduce la posizione degli avvocati che “non percepiscono la mediazione come un istituto ostile ma come una risorsa” e potrebbero essere favorevoli ad una introduzione a tempo determinato dell’obbligatorietà, dello stesso avviso Gianpiero Samorì, avvocato fondatore dei Moderati In Rivoluzione, che appoggia l’introduzione della mediazione obbligatoria per un periodo di 5/10 anni, fanno eco le rappresentanze sindacali, Salvatore Piroscia, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi e dei Lavoratori, dice “l’obbligatorietà può essere una condizione temporanea, da introdurre nella fase di start up dell’istituto e da abbandonare in tempi più maturi”, mentre Piero Sandulli, Professore dell’Università degli Studi di Teramo, suggerisce un incontro tra mediatori, giudici, avvocati e forze politiche per riscrivere le norme sulla mediazione.
Jean Louis Lascoux, Presidente della Chambre Professionelle de la Médiation et de la Négociation, usa parole forti a sostegno della mediazione obbligatoria “Abbandonare l’idea della mediazione obbligatoria preliminare all’azione giudiziaria è come fare un passo indietro … Mentre la mediazione apre la via alla libertà di scelta, il sistema giudiziario non permette una libertà di decidere. Abbandonare l’opportunità della mediazione obbligatoria … significherebbe pertanto, optare per una scelta di decadenza culturale” e plaude alla scelta ardita del legislatore italiano che aveva introdotto l’obbligatorietà “La scelta del vostro paese è stata una tra le più audaci in Europa e nel Mondo per quanto riguarda l’evoluzione del diritto delle persone. E’ paragonabile all’abbandono della pena di morte”.


Tuttavia affidare il futuro della mediazione in Italia alla condizione di obbligatorietà, si potrebbe dimostrare una strategia fallimentare e dispendiosa. In questo pensiero mi accosto all’intervento di Luigi Viola, Direttore de “ilprocessocivile.com”, che sottolinea l’importanza della mediazione delegata e la necessità di coinvolgere nel percorso di conciliazione il magistrato, quale interlocutore privilegiato del mediatore. Sulla stessa linea le parole di Guy A. Bottequin, Presidente di GENEVACCORD, “E’ essenziale che i magistrati siano sensibilizzati ad utilizzare lo strumento della mediazione delegata.”
La mediazione ha nella sua natura le caratteristiche di istituto vincente perché rappresenta un nuovo strumento al servizio dei cittadini, migliora la qualità delle relazioni umane e dei rapporti professionali: proprio perché investe tutta la sfera della nostra organizzazione e relazione sociale, l’utilizzo di sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie, per diventare pratica comune, deve comportare un cambiamento culturale nella società che può avvenire solo negli anni ed attraverso investimenti nella comunicazione e nella formazione alla conciliazione. Ben vengano perciò le iniziative che coinvolgono gli studenti, come la sottoscrizione di una dichiarazione d’intenti, fatta al I° Forum europeo dei Mediatori, da parte di classi di alunni di scuole italiane e francesi che diffondano la conoscenza della mediazione sociale, e son bene accetti strumenti come il numero verde europeo o la creazione di un sito internet dedicato alla mediazione, strumenti che avvicinano l’istituto ai cittadini. Parimenti è utile fare una buona e coordinata comunicazione, utilizzare strumenti di marketing adeguati, ed investire nella professionalità e specializzazione dei mediatori. La possibilità di sopravvivenza degli Organismi di mediazione sta nella loro capacità di allargare il campo della mediazione a 360°, a tutti gli aspetti della vita sociale, offrire un servizio di conciliazione tempestivo e preparato, formare mediatori specializzati ma con competenze comuni e riconosciute.

Questo introduce d’obbligo una riflessione sulla professionalità del mediatore, questione spinosa come ho già detto, perché, in effetti, le opinioni su quale sia la formazione adeguata per un mediatore sono ancora molto discordanti.



La posizione della gran parte dei partecipanti al Forum appare sostenere la necessità di una formazione giuridica del mediatore; di questo avviso è in particolare l’Avv. Gianpiero Samorì che arriva a proporre l’obbligo per i mediatori di essere appartenenti all’albo degli avvocati e sostiene l’obbligo delle parti convenute in mediazione di essere accompagnate dai rispettivi legali. Fa eco il Prof. Piero Sandulli che, pur non riferendosi direttamente alla professione di avvocato, afferma che il mediatore dovrebbe essere capace di indirizzare le parti ad una soluzione sul tema in causa.

La figura del mediatore si delinea in quest’ottica come quella di un “saggio”, esperto in materia giuridica e specializzato di volta in volta nel settore in oggetto, che conduce per mano le parti ad una soluzione condivisa della controversia.



Di tutt’altro opinione sono gli interventi degli ospiti esteri: Arik Strulovitz, Mediatore dell’Istituto di mediazione e risoluzione dei conflitti israelo/palestinesi, afferma con decisione che “L’avvocato dovrebbe avere il solo compito di preparare le parti alla mediazione ed assicurarsi che l’accordo sottoscritto dalle parti sia conforme alle norme. L’avvocato, come figura, rappresenta il conflitto e dovrebbe quindi esser fuori dal percorso di mediazione. Il vero passo avanti culturale consiste nel fornire alle persone gli strumenti per mettersi d’accordo fra loro nelle situazioni di conflitto.”.Guy A. Bottequin, Presidente di GENEVACCORD, è molto preciso nel delineare il ruolo degli avvocati nella mediazione “L’avvocato è colui che consiglia al proprio cliente di andare in mediazione … La mediazione non sostituisce l’avvocato perché il ruolo dell’avvocato è fondamentale. Il mediatore arriva nel momento in cui l’avvocato ed il suo cliente vogliono evitare l’arbitrato ed un processo lungo e costoso.”. Bottequin definisce dettagliatamente le caratteristiche del mediatore “ Il mediatore non deve avere per forza una formazione giuridica … la scelta del mediatore non si deve fare secondo la natura commerciale del conflitto ed è un errore che fanno troppo spesso i magistrati quando delegano le mediazioni. Scegliere un mediatore non è come nominare un arbitro o un esperto … Questo si spiega perché il mediatore non cerca l’errore ma spinge la creatività delle parti a trovare soluzioni di win-win.”
La definizione della professionalità del mediatore diventa di importanza vitale per la sopravvivenza dell’istituto, per la sua diffusione ed efficacia: su tutti mi allineo all’invito fatto da Gianfranco Rucco, dirigente dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, che inquadra la mediazione tra i “servizi” al cittadino ed invita ad inserire l’Italia nella cornice definita dall’Europa che ha posto la mediazione tra gli obiettivi e gli strumenti principali per una riforma della giustizia efficace.

Serena Carè
mediatore SICEA 

giovedì 20 dicembre 2012

SICEA TRA I FONDATORI DELL'UNIONE EUROPEA DEI MEDIATORI

I° FORUM EUROPEO DEI MEDIATORI
Nuova Auletta dei Gruppi Parlamentari
CAMERA DEI DEPUTATI
ROMA


18 dicembre 2012 – Si firma oggi il trattato per la costituzione dell’Unione Eurpea dei Mediatori: alla presenza di mediatori ed organismi di mediazione italiani, rappresentanti delle principali associazioni di mediatori svizzeri e francesi, le classi delle scuole superiori romane e francesi, la Dott.ssa Irene Gionfriddo per il Forum italiano degli Organismi di mediazione e dei Mediatori, il Dott. Jean Louis Lascoux, Presidente della Chambre Professionelle de la Médiation et de la Négociation, il Dott. Guy A. Bottequin, Presidente della GENEVACCORD e il Prof. Arik Strulovitz, Mediatore internazionale delegato di Michael Tsur, direttore di Consensus di N.Y. sottoscrivono il trattato italo-franco-svizzero per la costituzione dell’Unione Europea dei Mediatori che verrà ben presto esteso anche dalle associazioni di mediatori degli altri Stati membri.
Sede della storica firma Roma, città dalla vocazione europeista in cui, nel 1957, venne firmato il trattato per la costituzione della Comunità Economica Europea.

Siglano l’accordo anche SICEA e gli Organismi di mediazione ed i mediatori presenti alla giornata di lavori, nonché i rappresentanti delle scuole convenute al Forum.

L’Unione Europea dei Mediatori si costituisce come Organizzazione non governativa per supportare ed interloquire con le istituzioni europee per la diffusione della cultura del dialogo e della pratica della conciliazione.
Attraverso la creazione della figura del mediatore europeo, la definizione di un comune percorso  formativo  che porti alla professione del mediatore, la creazione di un codice deontologico comunitario, la capillarità nella diffusione di uffici locali di mediazione, la creazione di un numero verde europeo e di un sito internet dedicati alla mediazione, l’Unione europea dei Mediatori si pone l’obiettivo di divulgare e praticare la cultura della mediazione in ogni aspetto della vita sociale, diffondere la cultura del dialogo e della risoluzione alternativa delle controversie e dei conflitti.

Apre i lavori della giornata l’On. Rocco Buttiglione, sostenitore della pratica della mediazione, che cita Eraclito ed introduce una riflessione sull’importanza delle funzioni della comunicazione e dell’ascolto, sulla funzione di chiarificazione dei messaggi che deve avere il mediatore, sull’importanza di circoscrivere le situazioni per gestire i conflitti. L’On. Buttiglione non risparmia accenni alla particolare situazione italiana “in cui ogni questione è una questione giuridica e la conflittualità sociale non trova mediazione al di fuori dei tribunali”; eppure, ricorda l’Onorevole, il diritto romano distingueva bene tra justitia, governata dalla legge, ed aequitas, legata al senso di civiltà e convivenza sociale.

La giornata di lavori del I° Forum Europeo dei Mediatori si articola in Tavole Rotonde in cui  si confrontano esponenti italiani ed esteri del mondo della mediazione operanti in tutti i campi della vita sociale: si parla di conflitti di guerra con Arik Strulovitz, Mediatore dell’Istituto di Mediazione e risoluzione dei conflitti israelo/palestinesi, di mediazione sul lavoro con Aldo Rossi, responsabile Sunia-CGIL, con Antonio Foccillo, Segretario confederale UIL, e Salvatore Piroscia per CONFSAL (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori), di mediazione culturale con Irene Gionfriddo, portavoce forum Nazionale dei Mediatori, e di professionalità del mediatore in Europa e nel mondo con Francesco Franzese, presidente di Assomediazione, si parla di rapporti con l’avvocatura e con i magistrati con  gli Avvocati Andrea Zanello del Consiglio direttivo Associazione Nazionale Forense e l’Avv. Gianpiero Samorì, fondatore dei Moderati Italiani in Rivoluzione.

SINTESI DEGLI INTERVENTI:
ALDO ROSSI
Responsabile ufficio legale Sunia-CGIL. La giustizia civile si è dimostrata carente nella gestione della microconflittualità e l’introduzione di uno strumento di risoluzione dei conflitti alternativo alla giustizia ordinaria, come la media conciliazione, può efficacemente affiancare i tribunali nella gestione della conflittualità sociale. La condizione di obbligatorietà bocciata dalla corte costituzionale era stata inserita dal legislatore tenendo conto dell’alta conflittualità italiana e della necessità di risolvere un problema concreto e drammatico: diminuire i tempi della giustizia italiana.
PIERO SANDULLI – Titolare delle cattedre di Diritto Processuale Civile, di Diritto fallimentare e di Giustizia Sportiva dell’Università degli studi di Teramo. Non solo in Italia ma in tutta Europa la mediazione è percepita come un modo per la risoluzione delle storture della giustizia civile, tuttavia in Italia si è voluto fare una riforma della giustizia a costo zero e questo ha portato alla sentenza di illegittimità costituzionale della mediazione civile obbligatoria. E’ indispensabile invece intraprendere un percorso difficile e lento, di sostituzione della cultura della lite con la cultura della pacificazione, e contemporaneamente, sedersi ad un tavolo con avvocati, legislatori, mediatori e giuristi e riscrivere la norma risolvendo le spinose questioni della professionalità dei mediatori e dei costi di accesso alla giustizia.
ANTONIO FOCCILLO – Segretario confederale UIL. Il diritto è tale soltanto se è esigibile, la situazione della giustizia oggi, i tempi eccessivi e l’incertezza della pena, logorano i diritti dei cittadini. In questo contesto di disgregazione sociale qualsiasi strumento che fa cultura del dialogo è utile, ben vengano perciò la mediazione, il negoziato e l’arbitrato.
SALVATORE PIROSCIA – CONFSAL. La mediazione è un bene comune poiché abbatte le barriere comunicative e ricostruisce legami e relazioni erosi dal conflitto. I fattori a vantaggio della mediazione sono i tempi precisi per la risoluzione dei conflitti e i bassi costi di accesso all’istituto. Una possibilità per aggirare il veto della Corte costituzionale potrebbe essere introdurre l’obbligatorietà solo in una prima fase di “start up” dell’istituto.
ANDREA ZANNELLO – Avvocato e membro del consiglio direttivo ANF. La legge sulla mediazione deve essere riscritta anche con il contributo degli avvocati perché la categoria ritiene che la mediazione sia una risorsa per il proprio lavoro e non un ostacolo. In quest’ottica la dichiarazione di incostituzionalità fatta dalla Corte Costituzionale non è un passo indietro ma un incentivo alla collaborazione tra le categorie coinvolte nella riforma della giustizia. L’avvocatura dichiara piena disponibilità ad aprire un dialogo sull’istituto della Mediazione: già due anni fa, infatti, l’avvocatura aveva suggerito di introdurre la mediazione obbligatoria a tempo determinato.
GIAMPIERO SAMORI’ – Avvocato e fondatore del MIR. E’ necessario prevedere un investimento almeno ventennale per la diffusione della cultura della mediazione in Italia ed è indispensabile trovare un equilibrio tra le esigenze degli avvocati e le richieste dei mediatori: in quest’ottica si potrebbe limitare la professione del mediatore ai soli avvocati e prevedere l’obbligo della presenza dell’avvocato in mediazione. La possibilità più concreta al momento per la reintroduzione dell’obbligatorietà della mediazione civile sembra essere la sperimentazione a tempo determinato.
FRANCESCO FRANZESE – Presidente Assomediazione. I numeri della giustizia italiana parlano da soli: 250.000 avvocati in tutta Italia, 18.000 solo a Napoli ( più che in tutta la Francia), oltre 8 anni in media la durata dei processi civili in Italia, quasi 2.500 errori giudiziari l’anno …
LUIGI VIOLA – Direttore de Ilprocessocivile.com. Importante puntare su la mediazione delegata: il giudice è il partner ideale del mediatore civile ed è opportuno dialogare con la magistratura per correggere l’eccessivo ricorso alla giustizia da parte del cittadino italiano.
ARIK STRULOVITZ - Mediatore dell’Istituto di Mediazione e risoluzione dei conflitti israelo/palestinesi. E’ indispensabile distinguere la professionalità dell’avvocato da quella del mediatore: l’avvocato in sé rappresenta il conflitto e sarebbe opportuno che addirittura non fosse presente agli incontri di mediazione. Il mediatore non necessita di una conoscenza giuridica per svolgere il proprio lavoro e l’avvocato può intervenire nel processo di mediazione al momento della firma dell’accordo per verificare la correttezza formale dell’accordo. Il vero passaggio culturale consiste nel fornire alle persone gli strumenti per risolvere autonomamente i conflitti, utilizzare il dialogo per mettersi d’accordo con gli altri.
GIANFRANCO RUCCO – Dirigente Generale dell’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni). La questione giustizia è fondamentale anche per il rilancio economico del paese: l’incertezza e la non tempestività del giudizio allontanano investimenti stranieri dal nostro paese. L’opportunità per la diffusione della cultura della mediazione va ancorata alla cornice europea e al principio di sussidiarietà: il paese Italia non può rischiare le conseguenze di una mancata attuazione della direttiva comunitaria in materia di mediazione civile.

mercoledì 12 dicembre 2012

NASCE L'UNIONE EUROPEA DEI MEDIATORI

Il 18 dicembre 2012, dalle ore 10:30 alle ore 18:00,  presso la "Nuova Auletta dei Gruppi Parlamentari" della Camera dei Deputati a Roma, i più importanti esponenti italo-franco-svizzeri della mediazione sottoscriveranno uno storico trattato per la costituzione dell'Unione Europea dei Mediatori con la finalità di diffondere la cultura della conciliazione in Europa e nel Mondo. Il Trattato nel 2013 sarà esteso ad Israele, Romania, Irlanda, Portogallo, Belgio.

Di seguito le parti salienti del trattato per la costituzione dell’Unione Europea dei Mediatori:

“…
PREAMBOLO
"La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano".
Così, il 9 maggio 1950, il Ministro degli Esteri Francese Robert Schuman si rivolse ai governi europei, proponendo di creare per l'Europa una nuova forma di cooperazione politica, che avrebbe reso impensabile una guerra tra le nazioni europee.
Il 18 aprile 1951, sulla base del piano Schuman, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi fondarono la Comunità Europea del carbone e dell’acciaio, con lo scopo di mettere fine alle guerre frequenti e sanguinose tra paesi europei vicini, culminate nella seconda guerra mondiale.
La prima tappa di un lungo percorso di integrazione, proseguito con i “Trattati di Roma”, il 25 marzo 1957, che hanno istituito la Comunità Economica Europea avente per obiettivo la libera circolazione di persone, beni e servizi al di là dei confini nazionali; con il “Trattato di Maastricht”, il 7 febbraio 1992, che ha sancito la definitiva costituzione dell’Unione Europea; con il “Trattato di Lisbona”, il 13 dicembre 2007, che ha permesso a 500 milioni di cittadini e a 27 Stati di vivere in pace, di promuovere la riconciliazione, di difendere la democrazia e i diritti umani.
L’Europa è un sogno di pace e di prosperità, durato oltre 60 anni, che è stato reso possibile grazie all’opera instancabile di grandi statisti come Robert Schuman, Konrad Adenauer, Joseph Bech, Johan Beyen, Winston Churchill, Alcide De Gasperi, Walter Hallstein, Sicco Mansholt, Jean Monnet, Paul-Henri Spaak, Altiero Spinelli.
E a questi grandi statisti, che i mediatori europei, ogni giorno, si ispirano, al fine di dare il loro concreto contributo alla salvaguardia dell’Unione Europea e della Pace Mondiale dai pericoli che la minacciano, e che sono rappresentati dagli egoismi, dalle microconflittualità, dai clientelismi, dalla corruzione, che indeboliscono i sistemi produttivi, di welfare, di giustizia.
Irene Gionfriddo, Portavoce del Forum Nazionale degli Organismi di Mediazione e dei Mediatori Civili per l’Italia; Jean Louis Lascoux, Presidente della Chambre Professionelle de la Médiation et de la Négociation per la Francia, Bottequin Guy, mediatore al Grande Consiglio della Repubblica e del Cantone di Ginevra per le controversie internazionali del mercato economico; Membro dell’Associazione GEMME, per la Svizzera
ISPIRANDOSI alle eredità culturali, giudaico-cristiane e umanistiche dell’Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza e dello Stato di diritto;
DESIDERANDO intensificare il dialogo e la conciliazione e la riconciliazione tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni;
HANNO DECISO di istituire l’Unione Europea dei Mediatori ed hanno convenuto le disposizioni che seguono:
Articolo 1
Con il presente trattato, le parti contraenti si impegnano a costituire l’Unione Europea dei Mediatori, al fine di supportare il Parlamento e la Commissione Europea; i Parlamenti ed i Governi degli Stati membri; l’O.N.U. a diffondere la cultura del dialogo e della conciliazione in Europa e nel Mondo, attraverso l’uso di strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie, in quanto la Pace non può essere mantenuta con la forza, ma può essere raggiunta solo con il dialogo, con la comprensione, con la mediazione, con la conciliazione e con la riconciliazione.
Articolo 2
L’Unione Europea dei Mediatori con le modalità che stabiliranno le parti contraenti, con successivi atti, avrà la forma giuridica di “Organizzazione non Governativa”, in modo da essere riconosciuta quale interlocutore privilegiato, per diffusione della cultura del dialogo e della conciliazione in Europa e nel Mondo e per la risoluzione preventiva ed in corso dei confitti, sia dall’O.N.U., ai sensi dell’art. 71 della sua Carta Costituzionale, sia dal Parlamento e dalla Commissione Europea, che da tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.
Articolo 3
La parti contraenti l’Unione Europea dei Mediatori si impegnano affinché la disciplina, dell’accesso all’attività e all’esercizio della professione di mediatore in Europa, sia unificata, dall’Unione Europea, ed adottata in tutti gli Stati Membri.
Articolo 4
Le parti contraenti l’Unione Europea dei Mediatori, al fine di valorizzare il merito e fornire a tutti i giovani mediatori meritevoli di tutto il Mondo la possibilità di collaborare con l’O.N.U., le Istituzioni Nazionali e Sovranazionali, per la risoluzione preventiva ed in corso dei conflitti, si impegnano a costituire, sul modello ideato dal Premio Nobel per la Pace del 2006, prof. Muhammad Yunus, una società per azioni, di formazione e mediazione internazionale, ma con finalità sociali (social business enterprise), che non distribuirà dividendi agli azionisti, ma che investirà gli utili per la diffusione della cultura della conciliazione e per allevare nuovi talenti nel campo della mediazione.
Articolo 5
Le parti contraenti l’Unione Europea dei Mediatori si impegnano a istituire e/o autorizzare la costituzione in ogni città d’Europa e nel Mondo, con le modalità che verranno concordate in seguito, sedi secondarie dell’Unione Europea dei Mediatori, affinché i mediatori possano collaborare con le Istituzioni locali, per la diffusione della cultura della conciliazione nelle scuole, nei posti di lavoro, nelle famiglie e per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti nei quartieri di ogni singola città.
Articolo 6
Le parti contraenti l’Unione Europea dei Mediatori si impegnano a costituire in tutta Europa e nel Mondo un numero verde e un servizio di assistenza internet a disposizione di ogni singolo cittadino che avesse bisogno dell’aiuto di un mediatore.
Articolo 7
Le parti contraenti l’Unione Europea dei mediatori si impegnano a promuovere il presente trattato presso tutte le più importanti lobby della mediazione, affinché il presente trattato possa trovare attuazione in ogni singolo Stato membro dell’Unione Europea, e possa venire integrato.
Articolo 8
Il presente trattato, denominato trattato della “Unione Europea dei Mediatori”, è redatto in unico esemplare in lingua francese, inglese, italiana. Il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, sarà consegnato a cura delle parti contraenti ai Presidenti e ai Capi di Governo degli Stati firmatari, al Presidente del Parlamento Europeo, al Presidente del Consiglio Europeo, al Presidente dell’ O.N.U.
Articolo 9
Le parti contraenti nominano il prof. Michael Tsur, direttore dell’Istituto Consensus di New York, Presidente Onorario della costituenda Unione Europea dei Mediatori, che accetta e pone la sua firma in calce al presente atto o tramite un suo delegato.
…”



giovedì 6 dicembre 2012

ILLEGITTIMITA' DELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: DEPOSITATA LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte Costituzionale ha depositato oggi la Sentenza  272/2012 riguardante le norme Artt. 5, c. 1°, primo, secondo e terzo periodo e 16, c. 1°, del decreto legislativo 04/03/2010, n. 28; art. 2653, primo comma, n. 1, del codice civile; art. 16 del decreto ministeriale 18/10/2010, n. 180, come modificato dal decreto ministeriale 06/07/2011, n. 145.
L'obbligatorietà del tentativo di conciliazione è stata dichiarata illegittima.

A breve un commento, di seguito un estratto del testo della sentenza:

"Sentenza  272/2012
Giudizio
Presidente QUARANTA - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del 23/10/2012    Decisione  del 24/10/2012
Deposito del 06/12/2012   Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Artt. 5, c. 1°, primo, secondo e terzo periodo e 16, c. 1°, del decreto legislativo 04/03/2010, n. 28; art. 2653, primo comma, n. 1, del codice civile; art. 16 del decreto ministeriale 18/10/2010, n. 180, come modificato dal decreto ministeriale 06/07/2011, n. 145.
Massime:
Atti decisi: ordd. 254 e 268/2011; 2, 19, 33, 51, 99 e 108/2012


SENTENZA N. 272
ANNO 2012


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, primo, secondo e terzo periodo, e 16, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), dell’articolo 2653, primo comma, numero 1), del codice civile, dell’articolo 16 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, come modificato dal decreto ministeriale 6 luglio 2011, n. 145 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28), promossi dal Giudice di pace di Parma con ordinanza del 1° agosto 2011, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza del 12 aprile 2011, dal Giudice di pace di Catanzaro con due ordinanze del 1° settembre e del 3 novembre 2011, dal Giudice di pace di Recco con ordinanza del 5 dicembre 2011, dal Giudice di pace di Salerno con ordinanza del 19 novembre 2011, dal Tribunale di Torino con ordinanza del 24 gennaio 2012 e dal Tribunale di Genova con ordinanza del 18 novembre 2011, rispettivamente iscritte ai nn. 254 e 268 del registro ordinanze 2011 ed ai nn. 2, 19, 33, 51, 99 e 108 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 51 e 54, prima serie speciale, dell’anno 2011 e nn. 5, 8, 11, 15, 22 e 23, prima serie speciale, dell’anno 2012.
Visti gli atti di costituzione dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura – OUA ed altri, della «Associazione degli Avvocati Romani» ed altra, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, dell’AIAF, Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, dell’Unione Nazionale delle Camere Civili, dell’Organismo di mediazione ADR Center s.p.a., nonché gli atti di intervento della Associazione nazionale mediatori e conciliatori, della Società italiana conciliazione mediazione e arbitrato s.r.l. (SIC&A), del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, di Assomediazione – Associazione italiana organismi privati di mediazione e di formazione per la mediazione, di Unioncamere – Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed altri, del Consiglio Nazionale Forense, della ADR Accorditalia s.r.l. e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 23 ottobre 2012 e nella camera di consiglio del 24 ottobre 2012 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;
uditi gli avvocati Marilisa D’Amico e Lotario Dittrich per il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano, Maria Cristina Stravaganti per la Società italiana conciliazione mediazione e arbitrato s.r.l. (SIC&A), Francesco Franzese per l’Assomediazione – Associazione italiana. organismi privati di mediazione e di formazione per la mediazione, Beniamino Caravita di Toritto per la Unioncamere – Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed altri, Massimo Luciani per il Consiglio Nazionale Forense, Giorgio Orsoni per l’Organismo Unitario dell’Avvocatura – OUA ed altri e per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, Giuliano Scarselli per l’AIAF – Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, Giampiero Amorelli per «l’Associazione degli Avvocati Romani» ed altra, Antonio De Notaristefani Di Vastogirardi per l’Unione Nazionale delle Camere civili, Rodolfo Cicchetti per l’Organismo di mediazione ADR Center s.p.a. e l’avvocato dello Stato Maurizio Di Carlo per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
..................      
 per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali);
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale: a) dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, limitatamente al secondo periodo («L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale») e al sesto periodo, limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1»; b) dell’art. 5, comma 2, primo periodo, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e», c) dell’art. 5, comma 4, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «I commi 1 e»; d) dell’art. 5, comma 5 del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»; e) dell’art. 6, comma 2, del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo cinque,»; f) dell’art. 7 del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 1»; g) dello stesso articolo 7 nella parte in cui usa il verbo «computano» anziché «computa»; h) dell’art. 8, comma 5, del detto decreto legislativo; i) dell’art. 11, comma 1, del detto decreto legislativo, limitatamente al periodo «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13»; l) dell’intero art. 13 del detto decreto legislativo, escluso il periodo «resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile»; m) dell’art. 17, comma 4, lettera d), del detto decreto legislativo; n) dell’art. 17, comma 5, del detto decreto legislativo; o), dell’art. 24 del detto decreto legislativo;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dell’art. 16 del decreto ministeriale adottato dal Ministro della giustizia, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, in data 18 ottobre 2010, n. 180, come modificato dal decreto ministeriale 6 luglio 2011, n. 145 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28), «da soli ed anche in combinato disposto», sollevata dal Giudice di pace di Recco, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost., con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI"

martedì 4 dicembre 2012

IL RUOLO DEGLI OCC NELLA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Con la Legge L. n 3/2012 è entrata in vigore una disciplina specifica per la composizione delle crisi da sovraindebitamento che introduce, come soggetti centrali nella composizione della crisi, gli Organismi di Composizione della Crisi: ecco una breve guida per capire cosa sono e come funzionano gli OCC.

L’art. 15 della legge stabilisce che gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, il segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai possono operare come OCC. Tutti questi organismi devono essere iscritti ad un registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Con apposito regolamento il Ministro della Giustizia stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità di iscrizione nel registro e disciplina la formazione dell’elenco e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, la determinazione delle indennità spettanti agli organismi, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
Gli OCC, insieme alla domanda di iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della Giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano successivamente le eventuali variazioni (art. 16).
L’art. 20 con norma transitoria stabilisce che i compiti e le funzioni attribuiti agli OCC possono essere svolti anche da un professionista in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare nominato dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.

Gli OCC provvedono a moltissime attività durante l’intero arco della procedura. Operano in funzione di ausilio del debitore in sede di predisposizione del piano di ristrutturazione e della proposta di accordo, hanno inoltre il compito di verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e di attestare la fattibilità del piano. Depositato l’accordo, gli OCC devono effettuare la pubblicità e ricevere le dichiarazioni di consenso dei creditori, presentando successivamente una relazione ai creditori sull’esito della votazione, infine sono gli OCC che hanno l’onere di raccogliere le contestazioni e riferire al giudice circa la fattibilità del piano di definizione della crisi. Sempre gli OCC devono  effettuare le comunicazioni disposte dal giudice nell’ambito del procedimento (art. 17, co. 3). Dopo l’omologazione, spetta agli OCC vigilare sull’adempimento dell’accordo e risolvere le difficoltà insorte nell’esecuzione. In questo modo il legislatore ha affidato numerosi compiti all’OCC: supporto al debitore, ausilio del giudice e controllore nell’interesse dei creditori. E’ ipotizzabile che questa disposizione apra la strada ad un conflitto d’interessi: l’organismo di composizione della crisi è al tempo stesso il consulente del debitore, l’attestatore della veridicità dei dati e della fattibilità del piano, organo che procede all’accertamento dell’esito della votazione e ne riferisce al giudice nei cui confronti opera come ausiliario, controllore dell’adempimento nell’interesse dei creditori. Una possibile soluzione al conflitto d’interessi può avvenire se le varie funzioni non sono svolte dal medesimo soggetto.



giovedì 29 novembre 2012

IL MINISTRO PAOLA SEVERINO AL SALONE DELLA GIUSTIZIA DI ROMA PARLA ANCHE DI MEDIAZIONE


Stamani si è aperto il IV° Salone della Giustizia di Roma che si protrarrà fino a domenica I° dicembre.
Il Ministro della Giustizia Paola Severino è intervenuta nella mattina per l’apertura dei lavori del Salone ed ha parlato anche del futuro della mediazione obbligatoria, ricordando innanzitutto che è necessario aspettare la sentenza della Corte Costituzionale: “La mediazione è un importante strumento deflattivo. Stiamo facendo riunioni con magistrati e avvocati per verificare quali possano essere le possibili forme di mediazione obbligatoria … Vogliamo studiare il tema per ottenere i massimi effetti”. 

Nei tre giorni di lavori del Salone della Giustizia di Roma moltissimi saranno gli interventi illustri, tra gli altri, Il presidente del Senato Renato Schifani, il procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone, il presidente della Camera di commercio Giancarlo Cremonesi, monsignor Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio consiglio per la famiglia, il presidente del Tribunale di Roma Mario Bresciano, il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa, il presidente dell’Unione delle camere penali Valerio Spigarelli, il rettore dell’università La Sapienza Luigi Frati, il direttore dell’agenzia Ansa Luigi Contu, il direttore del Messaggero Mario Orfeo, il direttore di Rai news 24 Corradino Mineo... sarà l’intervento del Ministero dell’Interno Anna Maria Cancellieri a chiudere il Salone domenica I° dicembre.


mercoledì 28 novembre 2012

INAMMISSIBILE L'EMENDAMENTO SALVA MEDIAZIONE


Nella giornata di ieri la X° Commissione del Senato ha dichiarato inammissibile l'emendamento che avrebbe potuto reintrodurre l'obbligo di ricorrere al tentativo di conciliazione per la risoluzione di alcune tipologie di controversie.
L’emendamento “salva-mediazione” era stato proposto da parlamentari di schieramenti opposti all’indomani della comunicazione da parte della Corte Costituzionale dell'intenzione di dichiarare illegittima per eccesso di delega la norma che imponeva l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione per controversie in materia di condominio, RC auto, locazioni…
Il Ministro Paola Severino ha comunque espresso parole di speranza per l'istituto della mediazione civile in Italia “Il sogno non e' del tutto svanito perché comunque si e' trattato di una sentenza di tipo tecnico, la delega che era stata riempita dal precedente Governo è stata ritenuta fuori dai confini… Noi stiamo aspettando la motivazione della sentenza della Corte Costituzionale e se quest'ultima, nel merito fosse d'accordo sul tema della mediazione obbligatoria, magari come misura temporanea o comunque fortemente deflattiva, noi dovremmo provare a verificare se ci sono gli estremi per reintrodurla”.

martedì 27 novembre 2012

EMENDAMENTO SALVA MEDIAZIONE: OGGI FORSE LA GIORNATA DECISIVA

Oggi al Senato è in programma la votazione sul decreto sviluppo-bis contenente anche l’emendamento “salva mediazione”.
Decisiva quindi la giornata di oggi per il destino dell’emendamento prima bocciato e poi reinserito e modificato per superare le critiche dei tanti oppositori: modifiche che incideranno principalmente  su durata e dispendio del tentativo di conciliazione.

Da ricordare innanzitutto che il lavoro delle Commissioni si sta svolgendo ancora all'oscuro delle motivazioni che hanno portato la Corte Costituzionale a dichiarare incostituzionale l’obbligatorietà della mediazione civile e commerciale, dal momento che non è ancora stata depositata la sentenza della Corte che ha diffuso soltanto uno stringato comunicato stampa.

Nonostante questo il Senato sta operando per cercare di mantenere l'obbligatorietà dell’istituto pur apportando significative modifiche alla prima stesura dell’emendamento “salva mediazione”:
- riduzione delle materie che prevedono la mediazione civile come condizione di procedibilità. Verrebbero scartate materie come la diffamazione a mezzo stampa, le dispute famigliari e quelle ereditarie
.
-
modifiche sui tempi
: la mediazione non potrà protrarsi più di 60 giorni contro i 120 giorni di prima e la data di fissazione del primo colloquio verrebbe anticipata al massimo di un mese di attesa, rispetto ai 4 previsti inizialmente. Infine, l’istituto della mediazione potrebbe essere obbligatorio per alcune materie per un periodo di prova di tre anni, quindi fino al 2015 e non più fino al 2017 come inizialmente proposto.

Queste modifiche, nell’ottica della Commissione, dovrebbero poter conciliare le ragioni degli Organismi di Mediazione e dei Mediatori civili con gli interessi e le numerose opposizioni provenienti principalmente dal mondo forense.


giovedì 22 novembre 2012

EMENDAMENTO SALVA MEDIAZIONE: FACCIAMO CHIAREZZA

Il comunicato stampa diramato dalla Corte Costituzionale in cui si anticipa una sentenza di illegittimità per la mediazione obbligatoria ha agitato interessi e visioni differenti, spesso in contrasto, sull'istituto della Mediazione civile e commerciale.
In particolare i sostenitori dell' obbligatorietà della mediazione hanno iniziato a valutare il da farsi: tra questi molti hanno sostenuto la proposta in Parlamento di un emendamento "salva mediazione".
Questo ad oggi lo stato dell'arte:
13 novembre  il Forum Nazionale degli Organismi di Mediazione e dei Mediatori Civili incontra i rappresentanti della Commissione Giustizia della Camera del PD, e la Sen.Vicari, relatrice al decreto sviluppo del Senato.
Da tali incontri, emerge la volontà del Parlamento di salvare la mediazione obbligatoria. Anche Confindustria si dice favorevole.
14 novembre il Forum Nazionale degli Organismi di Mediazione e dei Mediatori Civili chiede al Governo di dare "parere favorevole" agli emendamenti. Il Governo, nella persona del sottosegretario prof. avv. Salvatore Mazzamuto, si è espresso favorevolmente nei confronti dell'emendamento 16.0.2.
15 novembre gli emendamenti Ghigo/D'Alia vengono dichiarati inizialmente inammissibili, ma grazie all'opera della Sen. Simona Vicari, vengono riammessi.
20 novembre i senatori De Lillo e Latronico aggiungono la loro firma all'emendamento Ghigo 16.0.2 
21 novembre circolano nella mattinata notizie circa la bocciatura dell'emendamento Ghigo 16.0.2 poi smentite con comunicato del Forum Nazionale degli Organismi di Mediazione e dei Mediatori Civili:  "L'emendamento "salva mediazione" resta in piedi. Le notizie circolate di una Sua bocciatura in sede referente sono del tutto infondate e volte a rendere incandescente il clima......Nonostante il gruppo del PD ed alcuni deputati trasversali agli schieramenti politici restino alla finestra, in attesa della sentenza della Corte Costituzionale, non è detto che nelle prossime ore, preso atto che l'ostacolo non sarebbe più la reintroduzione dell'obbligatorietà a tempo della mediazione, ma i titoli per l'accesso alla professione del mediatore, sia possibile trovare un accordo, andando ad incidere sull'art. 4, comma 3, lett.a) del D/M 180/2010 salvaguardando le professionalità acquisite, a partire dal 1 gennaio 2013."

lunedì 19 novembre 2012

LA MEDIAZIONE COME STRUMENTO DI RISOLUZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Appare oggi di estrema attualità parlare di crisi da sovraindebitamento, sia per il delicato momento congiunturale che ci troviamo a vivere sia per la recente introduzione in Italia di una specifica previsione legislativa (L.n 3/2012) in materia.
In materia di sovraindebitamento la Commissione della Comunità europea nell’ultimo decennio ha fortemente sensibilizzato gli Stati membri nel valutare e promuovere soluzioni giuridiche al problema del sovraindebitamento e molto in questa direzione è già stato fatto da Francia, Germania, Olanda e Inghilterra.

Anche in Italia nell’ultimo anno sono state introdotte le “nuove procedure di sovraindebitamento, in particolare: il D.L. 212/2011, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.
La L. 3/2012, recante disposizioni in materia di usura,  estorsione e composizione delle crisi da sovraindebitamento.

In sostanza la procedura di sovraindebitamento consente al debitore di proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti, con l’ausilio degli Organismi di composizione della crisi (OCC): si tratta di una procedura di composizione di tipo “negoziale”, che può assumere anche connotazione meramente liquidatoria; richiede l’approvazione dell’accordo da parte di una maggioranza qualificata di creditori, il ruolo attivo e di “mediazione” degli OCC e la nomina (eventuale) di un liquidatore.