La Corte Costituzionale ha depositato oggi la Sentenza 272/2012 riguardante le norme Artt. 5, c. 1°, primo, secondo e terzo periodo e
16, c. 1°, del decreto legislativo 04/03/2010, n. 28; art. 2653, primo
comma, n. 1, del codice civile; art. 16 del decreto ministeriale
18/10/2010, n. 180, come modificato dal decreto ministeriale 06/07/2011,
n. 145.
L'obbligatorietà del tentativo di conciliazione è stata dichiarata illegittima.
A breve un commento, di seguito un estratto del testo della sentenza:
"Sentenza 272/2012 |
Giudizio |
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Presidente QUARANTA - Redattore CRISCUOLO |
Udienza Pubblica del 23/10/2012 Decisione del 24/10/2012 |
Deposito del 06/12/2012 Pubblicazione in G. U. |
Norme impugnate: |
Artt. 5, c. 1°, primo, secondo e terzo periodo e
16, c. 1°, del decreto legislativo 04/03/2010, n. 28; art. 2653, primo
comma, n. 1, del codice civile; art. 16 del decreto ministeriale
18/10/2010, n. 180, come modificato dal decreto ministeriale 06/07/2011,
n. 145. |
Massime: |
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Atti decisi: |
ordd. 254 e 268/2011; 2, 19, 33, 51, 99 e 108/2012 |
SENTENZA N. 272
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo
Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro
CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio
LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta
CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario
MORELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli
5, comma 1, primo, secondo e terzo periodo, e 16, comma 1, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge
18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali), dell’articolo
2653, primo comma, numero 1), del codice civile, dell’articolo 16 del
decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, come modificato dal
decreto ministeriale 6 luglio 2011, n. 145 (Regolamento recante la
determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del
registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per
la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli
organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28), promossi dal Giudice di pace di Parma con ordinanza del 1°
agosto 2011, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con
ordinanza del 12 aprile 2011, dal Giudice di pace di Catanzaro con due
ordinanze del 1° settembre e del 3 novembre 2011, dal Giudice di pace di
Recco con ordinanza del 5 dicembre 2011, dal Giudice di pace di Salerno
con ordinanza del 19 novembre 2011, dal Tribunale di Torino con
ordinanza del 24 gennaio 2012 e dal Tribunale di Genova con ordinanza
del 18 novembre 2011, rispettivamente iscritte ai nn. 254 e 268 del
registro ordinanze 2011 ed ai nn. 2, 19, 33, 51, 99 e 108 del registro
ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 51 e 54, prima serie speciale, dell’anno 2011 e nn. 5, 8, 11, 15, 22
e 23, prima serie speciale, dell’anno 2012.
Visti gli atti di costituzione dell’Organismo Unitario
dell’Avvocatura – OUA ed altri, della «Associazione degli Avvocati
Romani» ed altra, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze,
dell’AIAF, Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i
minori, dell’Unione Nazionale delle Camere Civili, dell’Organismo di
mediazione ADR Center s.p.a., nonché gli atti di intervento della
Associazione nazionale mediatori e conciliatori, della Società italiana
conciliazione mediazione e arbitrato s.r.l. (SIC&A), del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Milano, di Assomediazione – Associazione
italiana organismi privati di mediazione e di formazione per la
mediazione, di Unioncamere – Unione Italiana delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura ed altri, del Consiglio Nazionale
Forense, della ADR Accorditalia s.r.l. e del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 23 ottobre 2012 e nella
camera di consiglio del 24 ottobre 2012 il Giudice relatore Alessandro
Criscuolo;
uditi gli avvocati Marilisa D’Amico e Lotario Dittrich
per il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano, Maria Cristina
Stravaganti per la Società italiana conciliazione mediazione e arbitrato
s.r.l. (SIC&A), Francesco Franzese per l’Assomediazione –
Associazione italiana. organismi privati di mediazione e di formazione
per la mediazione, Beniamino Caravita di Toritto per la Unioncamere –
Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ed altri, Massimo Luciani per il Consiglio Nazionale
Forense, Giorgio Orsoni per l’Organismo Unitario dell’Avvocatura – OUA
ed altri e per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze,
Giuliano Scarselli per l’AIAF – Associazione italiana degli avvocati per
la famiglia e per i minori, Giampiero Amorelli per «l’Associazione
degli Avvocati Romani» ed altra, Antonio De Notaristefani Di
Vastogirardi per l’Unione Nazionale delle Camere civili, Rodolfo
Cicchetti per l’Organismo di mediazione ADR Center s.p.a. e l’avvocato
dello Stato Maurizio Di Carlo per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
..................
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
1) dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
(Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie
civili e commerciali);
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art.
27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità
costituzionale: a) dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28
del 2010, limitatamente al secondo periodo («L’avvocato informa altresì
l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione
è condizione di procedibilità della domanda giudiziale») e al sesto
periodo, limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi
dell’articolo 5, comma 1»; b) dell’art. 5, comma 2, primo periodo, del
detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto
previsto dal comma 1 e», c) dell’art. 5, comma 4, del detto decreto
legislativo, limitatamente alle parole «I commi 1 e»; d) dell’art. 5,
comma 5 del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo
quanto previsto dal comma 1 e»; e) dell’art. 6, comma 2, del detto
decreto legislativo, limitatamente alla frase «e, anche nei casi in cui
il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del
quinto periodo del comma 1 dell’articolo cinque,»; f) dell’art. 7 del
detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e il periodo del
rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 1»; g) dello
stesso articolo 7 nella parte in cui usa il verbo «computano» anziché
«computa»; h) dell’art. 8, comma 5, del detto decreto legislativo; i)
dell’art. 11, comma 1, del detto decreto legislativo, limitatamente al
periodo «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa
le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13»; l) dell’intero
art. 13 del detto decreto legislativo, escluso il periodo «resta ferma
l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile»;
m) dell’art. 17, comma 4, lettera d), del detto decreto legislativo; n)
dell’art. 17, comma 5, del detto decreto legislativo; o), dell’art. 24
del detto decreto legislativo;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e
dell’art. 16 del decreto ministeriale adottato dal Ministro della
giustizia, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, in data 18
ottobre 2010, n. 180, come modificato dal decreto ministeriale 6 luglio
2011, n. 145 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle
modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di
mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché
l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi
dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28), «da soli
ed anche in combinato disposto», sollevata dal Giudice di pace di Recco,
in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost., con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI"